Via Romeo Battistig, 48 - Udine (UD)

Statuto associativo

STATUTO DI TIME FOR AFRICA OdV

Esente da imposta di bollo  e registro ai sensi dell’Art. 82 del D.Lgs 117/17

 

  1. Costituzione, sede, durata, oggetto sociale

Art. 1 – Costituzione

È costituita l’organizzazione di Volontariato (OdV) non riconosciuta denominata “Time For Africa OdV”. L’Associazione ha sede legale nel comune di Udine, la sua durata è indeterminata; può svolgere i propri programmi e costituire sedi amministrative in Italia e all’estero. Essa è retta dalle disposizioni del presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Art. 2 – Finalità

L’Associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche di utilità e  solidarietà sociale, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati. L’Associazione ha come fine istituzionale lo svolgimento di attività di cooperazione e solidarietà internazionale e il supporto a favore delle comunità svantaggiate e in stato di povertà, all’accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti. Inoltre, in Italia l’Associazione organizza incontri, eventi e rassegne per discutere e far conoscere temi della contemporaneità e le diverse realtà dell’Africa.

In particolare l’Associazione si propone di realizzare interventi specifici, quali:

  1. sostenere la condizione minorile mediante l’educazione scolastica, l’alimentazione, le cure sanitarie e la formazione professionale, attraverso lo sviluppo del sostegno a distanza e il sostegno di vicinanza.
  2. garantire l’accesso all’acqua potabile alle comunità e ai villaggi che ne siano privi;
  3. sviluppare tecnologie appropriate per l’utilizzazione delle risorse naturali nel massimo rispetto ambientale;
  4. promuovere programmi per lo sviluppo di attività economiche che conducano all’autosviluppo;
  5. migliorare le tecniche agricole e di pastorizia;
  6. proteggere le risorse naturali e ambientali;
  7. promuovere iniziative di informazione e sensibilizzazione circa i Paesi Emergenti, favorendo iniziative atte a diffondere e sviluppare la cultura della pace e della solidarietà;
  8. promuovere e sostenere iniziative per lo sviluppo del commercio equo e solidale anche attraverso la gestione diretta di import export e organizzazione di punti vendita gestiti direttamente o in collaborazione con i partner che aderiscono al circuito del Fair Trade;
  9. favorire l’accoglienza umanitaria e l’integrazione/inclusione dei migranti;
  10. promuovere e rafforzare la coesione sociale e welfare generativo nelle comunità e nei quartieri attraverso la partecipazione e la solidarietà;
  11. promuovere iniziative culturali a sostegno degli obiettivi e delle finalità dell’organizzazione;
  12. l’Associazione, per poter realizzare le proprie finalità, potrà collaborare con altre Associazioni e Istituzioni, nazionali e internazionali, e potrà promuovere e intraprendere le iniziative ritenute opportune per ottenere contributi finalizzati agli scopi istituzionali;
  13. l’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all’Organo di amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

Tutte le attività sopra descritte sono riconducibili alle seguenti attività di cui all’art 5. comma 1 lettere i), n)  v) r) u) del D. Lgs. 117/17:

  1. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  2. n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
  3. v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.
  4. r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti.
  5. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita   di alimenti o prodotti di cui alla legge  19  agosto  2016,    166,  e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni  o  servizi  a

sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

Art. 3 – Conferimento del proprio nome e logo

L’Associazione può concedere, in Italia e all’estero, l’utilizzo del proprio nome e del proprio logo ad Associazioni o Gruppi locali che, condividendone gli scopi, intendono collaborare alle attività dell’Associazione stessa. Essi conservano la loro indipendenza giuridica, amministrativa, gestionale e patrimoniale.

Il Presidente, valutate le finalità del soggetto a cui concedere l’utilizzo del proprio nome e logo, sottopone la richiesta al Consiglio Direttivo il quale delibera circa l’approvazione.

II. Soci

Art. 4 – Soci

Sono soci dell’Associazione tutti coloro che intendono contribuire al raggiungimento degli scopo sociali dell’Associazione, previa presentazione di domanda di adesione, nel rispetto delle modalità di cui all’articolo 6. Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Art. 5 – Tipologie di soci

I soci si dividono in soci Fondatori, soci Ordinari e soci Onorari.

Sono soci Fondatori coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo; sono soci Ordinari le persone fisiche e giuridiche intervenuti in un momento successivo alla costituzione dell’Associazione; sono soci Onorari coloro che rendano o abbiano reso servizi di particolare rilevanza per l’Associazione. Questi ultimi possono partecipare alle Assemblee senza diritto di voto. Possono altresì essere soci  anche Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro nei limiti percentuali stabiliti dalla  legge.

Art. 6 – Ammissione dei soci

L’ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati e dietro presentazione di almeno due soci di cui un socio Fondatore. L’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi soci è deliberata a maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo. La qualifica di socio comporta l’obbligo di una quota di iscrizione annuale stabilita dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 7 – Decadenza della qualifica di socio

La qualifica di Socio decade per i seguenti motivi:

  • dimissioni da comunicarsi per iscritto;
  • delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità;
  • per aver contravvenuto alle norme del presente Statuto o per altri motivi che comportino indegnità;
  • per decesso.

Gli Associati hanno diritto di recesso in qualsiasi momento. L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto dello Statuto e delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentanti, secondo le competenze statutarie.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 8 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro ai limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

III. Organi dell’Associazione

Art. 9 – Organi dell’Associazione

Sono organi dell’associazione:

  • L’Assemblea
  • L’Organo di Amministrazione
  • Il Presidente
  • Organo di Controllo

Ai componenti degli organi associativi non può essere  attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione

Art. 10 – Assemblea

L’Assemblea è costituita dai soci Fondatori e Ordinari ed è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno in via ordinaria e comunque entro il 30 giugno di ciascun anno. L’Assemblea è convocata con avviso scritto almeno 10 giorni prima del giorno di convocazione.

L’Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure su richiesta di almeno i due terzi dei soci Fondatori e Ordinari.

Art. 11 – Assemblea Ordinaria

L’Assemblea ordinaria può essere convocata in ogni luogo, sia in Italia che all’estero, purché nei paesi dell’Unione Europea.

All’Assemblea ordinaria competono i seguenti compiti inderogabili:

  • delineare gli indirizzi generali dell’attività associativa;
  • approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
  • eleggere e revocare i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario);
  • deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
  • approvare i regolamenti interni;
  • deliberare in merito all’esclusione dei soci;
  • deliberare, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);
  • approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • deliberare, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C.C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
  • deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto, alla sua competenza.

Art. 12 – Validità delle Assemblee

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli aderenti; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega e delibera a maggioranza dei voti.

L’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli aderenti con diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Art. 13 – Organo di Amministrazione

L’Associazione è amministrata da un Organo di Amministrazione costituito da 3 a 5 membri nominati dall’Assemblea, per la durata di 3 anni e rieleggibili per 5 mandati. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l’art. 2382 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L’Organo di Amministrazione si riunisce almeno una volta per bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno tre componenti. Le riunioni dell’Organo di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le delibere vengono adottate con la maggioranza dei voti presenti. Le riunioni dell’Organo di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

È consentita la possibilità che le riunioni dell’Organo di Amministrazione avvengano a mezzo sistemi audio e video collegati.

Art. 14 – Competenze dell’Organo di Amministrazione

L’Organo di Amministrazione è delegato dei poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, inclusa l’approvazione del Regolamento interno e dell’esercizio di bilancio, e può realizzare quanto ritenga opportuno per il raggiungimento degli scopi della stessa.

L’Organo di Amministrazione può nominare un Segretario Generale che ha il compito di ricoprire il ruolo di segretario dell’Organo di Amministrazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili a terzi se non sono iscritte in apposito registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Le riunioni dell’Organo di Amministrazione sono verbalizzate in apposito registro.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per ragioni dell’ufficio ricoperto.

Art. 15 – Presidente

Il Presidente dirige l’Associazione e la rappresenta di fronte a terzi ed in giudizio; compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; convoca e presiede l’Assemblea e l’Organo di Amministrazione; in caso di necessità o di urgenza, assume i provvedimenti di competenza dell’Organo di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. In caso di assenza, inadempimento o impedimento, le relative funzioni vengono esercitate dal Vicepresidente con firma e rappresentanza legale dell’Associazione o da altro membro designato dall’Organo di Amministrazione, con approvazione dello stesso.

Art. 16 – Organo di Controllo

Al verificarsi delle condizioni previste dall’Art. 30 c. 2 del D. Lgs. N. 117/2017, l’Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico. Esso avrà il compito di monitorare l’osservanza della legge e dello Statuto e l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione.

Art. 16 – Durata delle cariche

Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

IV – Esercizio finanziario

Art. 17 – Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre. Alla fine di ogni esercizio l’Organo di amministrazione predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio nelle forme previste dall’Art. 14 c. 1 del D. Lgs. 117/17. L’Assemblea approva il bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio ed esso viene depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 18 – Bilancio e contabilità

L’Associazione dovrà tenere i libri contabili eventualmente previsti dalla Legge e dovrà inoltre tenere una contabilità che registri le somme ricevute e versate, indicando le operazioni svolte.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi per presa visione diretta presso la sede dell’Associazione.

Art. 19 – Utili e avanzi di gestione

Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale  a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, durante la vita dell’associazione stessa, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 20 – Revisore Legale dei conti

Al verificarsi delle condizioni previste dall’Art. 31 c. 1 del D. Lgs. n. 117/2017, l’Assemblea procede alla nomina del Revisore Legale dei conti.

V – Patrimonio dell’Associazione

Art. 21 – Fondo patrimoniale

Il Fondo Patrimoniale dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è indivisibile ed è costituito da:

  • beni mobili o immobili che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo;
  • contributi dei soci;
  • elargizioni, donazioni o lasciti testamentari;
  • contributi derivanti da Enti pubblici e privati;
  • contributi di organismi internazionali;
  • attività produttive marginali;
  • fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
  • tutti i proventi conseguiti dall’Associazione per il conseguimento dell’attività istituzionale.

VI – Scioglimento dell’Associazione

 Art. 22 – Scioglimento

In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

VII – Disposizioni finali

Art. 23 Norme di rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Statuto approvato e registrato il 16 Novembre 2005

Atto costitutivo N. 78656 di Repertorio N. 11998 di Raccolta

Notaio Dott. Marco Jommi di Genova

Registro Ufficio Entrate Genova 2 Serie 1 il 29/11/2005 N. 4293

Iscrizione al RUNTS  Decreto n° 14158/GRFVG del 26/09/2022 con numero 1553

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