Via Romeo Battistig, 48 - Udine (UD)

Statuto associativo

 

 

 

Lo satuto è Stato modificato con Assemblea Straordinaria del 26 gennaio 2026 che ha deciso di trasformare Time For Africa OdV in Time For Africa APS

 

STATUTO DI TIME FOR AFRICA APS

 

  1. COSTITUZIONE, TRASFORMAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

Art. 1 – Denominazione, Trasformazione, Sede e Natura
È costituita l’Associazione di Promozione Sociale (APS) denominata “Time For Africa APS”.

L’Associazione deriva dalla trasformazione dell’Organizzazione di Volontariato (OdV) “Time For Africa OdV”, costituita il 16 NOVEMBRE 2005, con atto costitutivo N° 78656 di Repertorio N° 11998 di raccolta Notaio Dott. Marco Jommi di Genova. Registro Ufficio Entrate Genova 2. Serie 1 il 29/11/20025 Nà4293.

L’Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS) senza fini di lucro e si iscriverà/ Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Ha sede legale nel comune di Udine; la sua durata è indeterminata; può svolgere i propri programmi e costituire sedi operative, centri culturali e spazi di aggregazione in Italia e all’estero. Essa è retta dalle disposizioni del presente Statuto, dalla L. 383/2000, dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e, in via sussidiaria, dal Codice Civile.

Art. 2 – Natura e Finalità: Cultura, Dialogo e Cooperazione

L’Associazione è un soggetto di promozione sociale e culturale che opera per costruire ponti di conoscenza, dialogo e solidarietà, collocandosi in una prospettiva interculturale e globale, anche attraverso la Cooperazione e Solidarietà Internazionale.

Persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale (art. 5 D.Lgs 117/2017) e di attività di promozione sociale (L. 383/2000). L’Associazione riconosce nella cultura, nelle arti e nell’educazione strumenti fondamentali per la comprensione reciproca, lo sviluppo umano, la coesione sociale e la trasformazione comunitaria, con una particolare attenzione alle dinamiche e alle partnership con il continente africano.

In particolare, l’associazione si propone di:

A.   PROMOZIONE CULTURALE, EDUCAZIONE INTERCULTURALE E DIALOGO

  1. Promuovere la cultura e le arti in tutte le loro forme espressivecome beni comuni e strumenti di crescita personale e sociale.
  2. Organizzare e gestire attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale: rassegne cinematografiche, mostre d’arte, concerti, festival, spettacoli teatrali, incontri con autori, presentazioni di libri, con particolare attenzione a dare voce a narrazioni plurali e alle culture dei Sud del mondo.
  3. Svolgere attività di formazione, educazione non formale e alla cittadinanza globalesui temi dell’intercultura, dello sviluppo sostenibile, delle migrazioni, dei diritti umani e della cooperazione internazionale, rivolte a soci, scuole, università e cittadinanza.
  4. Promuovere il dialogo interculturale e interreligioso, la cultura della pace, della legalità, della nonviolenza e della valorizzazione delle diversità.
  5. Istituire e gestire un centro di documentazione/biblioteca, ricerca e mediazione culturalesui temi della globalizzazione, delle relazioni Nord-Sud e delle diaspore, aperto al pubblico.

B.   COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE

6)  Sostenere progetti di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale.      con un focus geografico privilegiato sul continente africano, nei settori dell’educazione, della sanità, della sicurezza alimentare, dell’accesso all’acqua potabile e dello sviluppo economico locale, sempre nel rispetto e nella valorizzazione dei contesti culturali locali.
7) Promuovere modelli economici sostenibili, il commercio equo e solidale e circuiti di economia circolare che rafforzino relazioni economiche giuste e consapevoli tra i territori.

C.   ACCOGLIENZA, INCLUSIONE E WELFARE DI COMUNITÀ

8)   Favorire l’integrazione sociale, l’accoglienza umanitaria e l’inclusione attiva dei migranti e dei richiedenti asilo, promuovendo percorsi di accompagnamento socio-lavorativo e di valorizzazione delle competenze e delle identità culturali.
9)   Promuovere la coesione sociale e il welfare generativo attraverso attività di comunità, gruppi di incontro, iniziative di socializzazione e di contrasto alle solitudini e alle marginalità, costruendo spazi di incontro tra persone di diverse origini.

D.   ATTIVITÀ STRUMENTALI E DI SOSTEGNO

10) Svolgere, in via strumentale e secondaria, attività diverse (quali attività editoriali, organizzazione di viaggi di conoscenza e turismo responsabile, gestione di spazi di convivialità, vendita di prodotti etici) i cui proventi sono interamente destinati al perseguimento delle finalità statutarie.
11) Promuovere e diffondere la cultura del volontariato, della partecipazione attiva e della solidarietà.

L’Associazione realizza i propri fini avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci, ma può altresì avvalersi, nei limiti e con le modalità previste dalla legge e dal presente statuto, di prestazioni di lavoro autonomo o di servizi retribuiti, anche da parte dei soci, per attività che richiedano specifiche competenze professionali.

Art. 3 – Attività di Interesse Generale (art. 5 D.Lgs 117/2017)

Le attività di cui all’Art. 2 sono espressamente riconducibili, a titolo esemplificativo, alle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 117/2017:

  • i)organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
  • l)promozione della coesione sociale e del welfare di comunità;
  • m)attività di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo formativo;
  • n)cooperazione allo sviluppo;
  • r)accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;
  • u)beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;
  • v)promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
  • w)attività di organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

II SOCI

Art. 4 –  Soci e Tipologie di Soci

Sono soci deII’Associazione tutti coloro che intendono contribuire al raggiungimento degli scopi sociali dell’associazione, previa presentazione  di domanda di adesione, nel rispetto delle modalità di cui all’art.5. Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

I soci sono persone fisiche, persone giuridiche o altri Enti del Terzo Settore che condividono le finalità associative. Si distinguono in:

  • Soci Ordinari (Attivi/Volontari):Persone fisiche che partecipano attivamente e gratuitamente alla vita associativa e allo svolgimento delle sue attività.
  • Soci Ordinari (Fruitori/Culturali):Persone fisiche che partecipano principalmente alle attività associative in qualità di beneficiari, fruitori o protagonisti dei percorsi culturali, formativi e ricreativi promossi.
  • Soci Sostenitori:Persone fisiche o giuridiche che sostengono economicamente l’Associazione.
  • Soci Onorari:Persone che hanno reso servizi di particolare rilevanza all’Associazione, nominati dall’Assemblea.

Art. 5 –  Ammissione dei soci

L’ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati e dietro presentazione di almeno due soci di cui un socio Fondatore. L’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi soci è deliberata a maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo. La qualifica di socio comporta l’obbligo di una quota di iscrizione annuale stabilita dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 6 –  Decadenza della qualifica di socio

La qualifica di Socio decade per i seguenti motivi:

  • dimissioni da comunicarsi per iscritto;
  • delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità;
  • per aver contravvenuto alle norme del presente Statuto o per altri motivi che comportino indegnità;
  • per decesso.

Gli Associati hanno diritto di recesso in qualsiasi momento. L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto dello Statuto e delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentanti, secondo le competenze statutarie.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

 Art. 7 –  Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

  • partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
  • godere dell’elettorato attivo e passivo;
  • nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
  • prendere visione dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione, previa richiesta scritta e motivata che dovrà essere riscontrata dal Consiglio Direttivo entro e non oltre 30 giorni, con possibilità di ottenere copia a proprie spese.

I soci sono obbligati a:

  • osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
  • astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione;
  • versare la quota associativa di cui al precedente articolo; contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

 Art. 8 –  Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro ai limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 e 18 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione. L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

 II ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 9 – Organi dell’Associazione

Sono organi dell’associazione:

  • L’Assemblea
  • Il Consiglio Direttivo
  • Il Presidente
  • L’Organo di Controllo

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 10 – L’Assemblea

L’Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell’anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

L’Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

È ammesso prevedere la possibilità di intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile accertare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall’orario di convocazione.

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L’Assemblea ordinaria:

  • nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
  • approva il bilancio;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sull’esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
  • delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell’aspirante socio non ammesso;
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale;
  • destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
  • delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell’Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell’organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 11 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è l’Organo di Amministrazione dell’Associazione. E’ formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7 eletti dall’Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili per 5 mandati consecutivi. Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall’incarico, l’Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell’Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo decada, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio direttivo:

  • nomina al suo interno un Presidente e un Vice-Presidente
  • cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
  • predispone bilancio o rendiconto;
  • stabilisce l’entità della quota associativa annuale;
  • delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
  • delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
  • provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, e social media adottati, 5 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri. E’ consentita la possibilità che le riunioni del Consiglio direttivo avvengano a mezzo di sistemi audio e video collegati.

Di regola è convocato ogni due mesi,  e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui il Consiglio direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del segretario,  nominato di volta in volta, e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 12 – Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch’esso nominato dal Consiglio direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 13 – Organo di controllo

È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.

L’Organo di Controllo, se nominato:

  • Vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  • Vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  • Può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all’art.31 comma, la revisione legale dei conti ed in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro;
  • Esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  • Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari

Art. 14 – Revisore Legale dei conti

Al verificarsi delle condizioni previste dall’Art. 31 c. 1 del D. Lgs. n. 117/2017, l’Assemblea procede alla nomina del Revisore Legale dei conti.

III  PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 15 – Fondo patrimoniale

Il Fondo Patrimoniale dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è indivisibile ed è costituito da:

  • beni mobili o immobili che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo;
  • contributi dei soci; elargizioni, donazioni o lasciti testamentari;
  • contributi derivanti da Enti pubblici e privati; contributi di organismi internazionali;
  • attività produttive marginali; fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
  • tutti i proventi conseguiti dall’Associazione per il conseguimento dell’attività istituzionale.

IV  SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 16 – Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo e obbligatorio dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

 V  DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 17 – Disposizioni finali

1.Con l’approvazione del presente Statuto, l’associazione “Time For Africa OdV” si trasforma in “Time For Africa APS”. La trasformazione non comporta la costituzione di un nuovo ente, ma la continuazione dello stesso soggetto giuridico sotto nuova forma.

2.Tutti i soci in regola con l’iscrizione alla data di trasformazione diventano automaticamente soci dell’APS, mantenendo la medesima qualifica o venendo ricondotti alle nuove tipologie di cui all’art. 4 secondo criteri stabiliti dal primo Consiglio Direttivo dell’APS.

3.Tutti i beni, i diritti e le obbligazioni dell’OdV confluiscono automaticamente nell’APS.

4.Il primo esercizio sociale dell’APS decorre dalla data di trasformazione.

 Art. 18 – Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Atto costitutivo N. 78656 di Repertorio N. 11998 di Raccolta

Notaio Dott. Marco Jommi di Genova

Registro Ufficio Entrate Genova 2 Serie 1 il 29/11/2005 N. 4293

Iscrizione al RUNTS  Decreto n° 14158/GRFVG del 26/09/2022 con numero 1553

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