Via Romeo Battistig, 48 - Udine (UD)

Statuto e bilancio sociale

I. Costituzione, sede, durata, oggetto sociale
Art. 1 – Costituzione
E’ costituita l’Associazione denominata “TIME FOR AFRICA” organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS). L’Associazione ha sede legale nel comune di Udine, la sua durata è indeterminata; può svolgere i propri programmi e costituire sedi amministrative in Italia e all’estero. Essa è retta dalle disposizioni del presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.
Art. 2 – Finalità
L’Associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, ha come fine istituzionale lo svolgimento di attività di cooperazione e la promozione di qualsiasi forma di assistenza a favore delle comunità svantaggiate e in stato di povertà. In particolare l’Associazione si propone di realizzare interventi specifici nei Paesi Emergenti, quali:
1. sostenere la condizione minorile mediante l’educazione scolastica, l’alimentazione, le cure sanitarie e la formazione professionale;
2. garantire l’accesso all’acqua potabile alle comunità e ai villaggi che ne siano privi;
3. sviluppare tecnologie per l’utilizzazione delle risorse naturali nel massimo rispetto ambientale;
4. promuovere programmi nei villaggi per lo sviluppo di attività economiche che conducano all’autosviluppo;
5. migliorare le tecniche agricole e di pastorizia;
6. proteggere le risorse naturali e ambientali;
7. promuovere iniziative di informazione e sensibilizzazione circa i Paesi Emergenti, favorendo iniziative atte a diffondere e sviluppare la cultura della pace e della solidarietà.
8. promuovere e sostenere iniziative per lo sviluppo del commercio equo e solidale anche attraverso la gestione diretta di import export e organizzazione di punti vendita gestiti direttamente o in collaborazione con i partner che aderiscono al circuito del Fair Trade
9. promuovere iniziative culturali a sostegno degli obiettivi e delle finalità dell’organizzazione
10. l’Associazione, per poter realizzare le proprie finalità, potrà collaborare con altre Associazioni e Istituzioni, nazionali e internazionali, e potrà promuovere e intraprendere le iniziative ritenute opportune per ottenere contributi finalizzati agli scopi istituzionali.
11. l’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, salvo quelle direttamente connesse a quelle istituzionali ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal decreto legge 4-12-1997 n° 460 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 3 – Conferimento del proprio nome e logo
L’Associazione può concedere, in Italia e all’estero, l’utilizzo del proprio nome e del proprio logo ad Associazioni o Gruppi locali che, condividendone gli scopi, intendono collaborare alle attività dell’Associazione stessa. Essi conservano la loro indipendenza giuridica, amministrativa, gestionale e patrimoniale. Il Presidente, valutate le finalità del soggetto a cui concedere l’utilizzo del proprio
nome e logo, sottopone la richiesta al Consiglio Direttivo il quale delibera circa l’approvazione.
II. Soci
Art. 4 – Soci
Sono soci dell’Associazione tutti coloro che intendono contribuire al raggiungimento degli scopi sociali dell’Associazione, previa presentazione di domanda di adesione, nel rispetto delle modalità di cui all’articolo 6.
Art. 5 – Tipologie di soci
I soci si dividono in soci Fondatori, soci Ordinari e soci Onorari. Sono soci Fondatori coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo; sono soci Ordinari le persone fisiche e giuridiche intervenuti in un momento successivo alla costituzione dell’Associazione; sono soci Onorari coloro che rendano o abbiano reso servizi di particolare rilevanza per l’Associazione.
Questi ultimi possono partecipare alle Assemblee senza diritto di voto.
Art. 6 – Ammissione dei soci
L’ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati e dietro presentazione di almeno due soci di cui un socio Fondatore. L’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi soci è  deliberata a maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo. La qualifica di socio comporta l’obbligo di una quota di iscrizione annuale stabilita dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
Art. 7 – Decadenza della qualifica di socio
La qualifica di Socio decade e per i seguenti motivi:
• dimissioni da comunicarsi per iscritto;
• delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità;
• per aver contravvenuto alle norme del presente Statuto o per altri motivi che comportino indegnità;
• per decesso.
Gli Associati hanno diritto di recesso in qualsiasi momento. L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto dello Statuto e delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentanti, secondo le competenze statutarie. Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative. E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
III. Organi dell’Associazione
Art. 8 – Organi dell’Associazione
Sono organi dell’associazione:
• L’Assemblea
• Il Consiglio Direttivo
• Il Presidente
• Il Collegio dei Revisori dei conti
Art. 9 – l’Assemblea
L’Assemblea è costituita dai soci Fondatori e Ordinari ed è convocata dal Presidente  almeno una volta all’anno in via ordinaria e comunque entro il 30 giugno di ciascun
anno. L’Assemblea è convocata con avviso scritto almeno 10 giorni prima del giorno di convocazione.
L’Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure su richiesta di almeno i due terzi dei soci Fondatori e Ordinari.
Art. 10 – Assemblea Ordinaria
L’Assemblea ordinaria può essere convocata in ogni luogo, sia in Italia che all’estero,  purché nei paesi dell’Unione Europea.
All’Assemblea ordinaria competono i seguenti compiti:
• delineare gli indirizzi generali dell’attività associativa;
• approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
• eleggere e revocare il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo;
• eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti;
• approvare i regolamenti interni;
• deliberare in merito all’esclusione dei soci;
• deliberare sulle altre questioni attinenti all’Associazione e riservate alla sua
competenza dal presente Statuto e dal regolamento interno.
Art. 11 – Validità delle Assemblee
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli aderenti; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega e delibera a maggioranza dei voti.
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli aderenti con diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
Art. 12 – Consiglio Direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo costituito da 3 a 5 membri stabiliti tra i Soci e nominati dall’Assemblea. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta per bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno tre componenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei
suoi componenti e le delibere vengono adottate con la maggioranza dei voti presenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente o da un Consigliere designato dai presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. E’ consentita la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo avvengono a mezzo sistemi audio e video collegati.
Art. 13 – Competenze del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è delegato dei poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, inclusa l’approvazione del Regolamento interno, e può realizzare quanto ritenga opportuno per il raggiungimento degli scopi della stessa. Il Consiglio Direttivo può nominare un Segretario Generale che ha il compito di ricoprire il ruolo di Segretario del Consiglio Direttivo. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto.
Art.14 – Presidente
Il Presidente dirige l’Associazione e la rappresenta di fronte a terzi ed in giudizio; compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo; in caso di necessità o di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. In caso di assenza, inadempimento o impedimento, le relative funzioni vengono esercitate dal Vicepresidente con firma e rappresentanza legale dell’Associazione o da altro membro designato dal Consiglio Direttivo, con approvazione dello stesso.
Art.15 – Durata delle cariche
Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
IV – Esercizio finanziario
Art. 16 – Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre. Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio da sottoporre all’Assemblea unitamente alla relazione circa l’attività svolta.
Art 17 – Bilancio e contabilità
L’Associazione dovrà tenere i libri contabili eventualmente previsti dalla Legge e dovrà inoltre tenere una contabilità che registri le somme ricevute e versate, indicando le operazioni svolte.
Art. 18 – Revisori dei conti
Le funzioni di controllo sono esercitate da un Collegio dei Revisori dei conti composto da uno a tre membri, che durano in carica per tre esercizi. I Revisori dei conti possono essere eletti o confermati. Le riunioni dei Revisori dei Conti sono verbalizzate in apposito registro.
Art 19 – Utili e avanzi di gestione
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione
stessa, a meno che la destinazione distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. L’associazione ha l’obbligo di utilizzare gli avanzi di gestione o utili esclusivamente per il conseguimento delle attività ad essa direttamente connesse.
V – Patrimonio dell’Associazione
Art. 20 – Fondo patrimoniale
Il Fondo Patrimoniale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da:
• da beni mobili o immobili che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo;
• dai contributi dei soci;
• da elargizioni, donazioni o lasciti testamentari;
• da contributi derivanti da Enti pubblici e privati;
• da contributi di organismi internazionali;
• da attività produttive marginali;
• da fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
• da tutti i proventi conseguiti dall’Associazione per il conseguimento dell’attività istituzionale.
VI – Scioglimento dell’Associazione
Art. 21 – Scioglimento
In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’apposito organismo di controllo, di cui all’Art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.
VII – Disposizioni finali
Art. 22 Norme di rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.
Statuto approvato e registrato 16 Novembre del 2005.
Atto costitutivo n. 78656 di Repertorio N. 11998 di Raccolta
Notaio Dott. Marco Jommi di Genova.
Registro Ufficio Entrate Genova 2 Serie 1 il 29/11/2005 N. 4293
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